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BANDO STUDENTI

BANDO STUDENTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
Dipartimento di Scienze Invecchiamento
Allegato B - BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA
Prof. Vincenzo Marigliano
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
   Dipartimento di Scienze Invecchiamento

Allegato B - BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA
    Prof. Vincenzo Marigliano

VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per
l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Senato Accademico
in data 07.10.2004 e dal Consiglio di Amministrazione in data 14.10.2004;
VISTA la nota n.G121905 del 30/08/2005 del Magnifico Rettore;
DECRETA

ART. 1 - E' indetto per l'anno accademico 2005/06 un concorso per l'attribuzione di n. 3
collaborazioni di studenti destinate al funzionamento della struttura Biblioteca Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento.

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.
I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti :

1) Funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali e sale di lettura);

2) Controllo sul corretto utilizzo delle apparecchiature e del materiale librario;

3) Supporto alla conoscenza e alla consultazione delle banche dati della Sapienza. (Bidis, Scopus, ecc).

ART. 3 - Il compenso per l' attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall' imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione per gli studenti :

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno (per gli studenti alle lauree specialistiche dal primo anno) al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;

b) aver superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal proprio curriculum degli studi per gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti o aver ottenuto i 2/5 dei crediti per gli studenti
iscritti ai nuovi ordinamenti.
Per quanto riguarda l' esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso
non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per le facoltà che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, se esso ha prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di esami o crediti del vecchio percorso, mentre non viene considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun esame o credito è stato riconosciuto.
Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo degli esami sostenuti ovvero dei crediti ottenuti, riducendo la media dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).
A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno tre discipline :

- Farmacologia;
- Fisiologia I° e II° (vecchio ordinamento) e Fisiologia;
- Semeiotica e Metodologia Clinica;

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a
quello già posseduto;

b) studenti che si siano iscritti oltre il termine del 31 dicembre e che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo;

c) studenti che provengano da altro Ateneo qualora presentino domanda di trasferimento
degli studi ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il 31dicembre;

d) studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o si laureino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;

e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa che, pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;

f) studenti che abbiano già presentato due o più domande per lo stesso anno accademico;

g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico che
abbiano iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La domanda di ammissione al concorso in duplice copia, indirizzata al Direttore
del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento redatta, obbligatoriamente, secondo il fac-simile allegato deve essere consegnata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso la struttura che bandisce le collaborazioni.
La struttura dovrà inviare la seconda copia della domanda alla Ripartizione IV Settore III
Borse di studio, insieme alla graduatoria definitiva ed al verbale stilato dalla Commissione Giudicatrice entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.
La domanda del candidato (allegato B1) deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 445 del 28.12.2000 :
 il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;  la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;  il codice fiscale;
gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e la relativa votazione riportata;  la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a 2005/2006 ;  l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico in corso ; l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;  il non avere presentato due o più domande per l'anno accademico in corso; il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dall' organo collegiale del Centro di spesa Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento.
Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito (calcolato sommando la media dei voti di tutti gli
esami sostenuti; il rapporto tra gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e tutti gli esami/crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa; il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso) ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Le graduatorie saranno formulate entro 20 giorni dalla scadenza del presente bando e rese pubbliche mediante affissione all'albo del Centro di spesa Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento.
Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione
delle graduatorie stesse.

ART. 8 - Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 9 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla
presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

Roma 23/09/05

                                                         IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA
                                                                   Prof. Vincenzo Marigliano


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